{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\n7. Appurato un illecito trasferimento all'estero (nell'accezione dell'art. 1 lett. a della Convenzione), lo Stato richiesto ordina il ritorno immediato del minore, a meno che l'istante “non esercitasse di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento” oppure avesse approvato o ratificato il trasferimento (art. 13 cpv. 1 lett. a della Convenzione). Siffatta eventualità è già stata scartata e al proposito non giova ripetersi. Lo Stato richiesto può rifiutare il rientro, inoltre, qualora vi sia “grave pericolo che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione). Anche tale riserva dev'essere interpretata restrittivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, consid. 4 con richiami). Estremi del genere si riscontrano solo se il collocamento presso il genitore richiedente non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. a LF-RMA), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non sia in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non possa ragionevolmente essere preteso da lui (art. 5 lett. b LF-RMA), e se il collocamento presso terzi non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. c LF-RMA). I tre presupposti sono cumulativi (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc. cit.).\nOve il collocamento presso il genitore richiedente non risponda all'interesse del minore, in altri termini, occorre verificare se l'altro genitore non possa riaccompagnare il figlio egli medesimo, il collocamento presso terzi costituendo unicamente un'ultima ratio. Non si può esigere che il genitore rapitore torni con il figlio nello Stato richiedente se rischia la prigione o intrattiene in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito a un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della sua famiglia. Sussistono ulteriori casi in cui, valutate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del trasferimento. Si tratta però di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente esigere da lui un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale. Non basta che quel genitore si opponga a tornare nello Stato richiedente. È necessario – per esempio – che manchi la garanzia di un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile o che il genitore istante non possa manifestamente assumere l'affidamento del minore o non possa ottenerlo in via giudiziale, mentre l'altro genitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. Imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza in frangenti del genere per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di ritrasferirsi – questa volta legittimamente – in Svizzera con il figlio costituirebbe un vano formalismo. Il solo fatto che la situazione dopo il rientro nello Stato richiedente non sia chiara non è sufficiente tuttavia per connotare una situazione intollerabile che osti al rientro del minore (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc. cit.).\na) Nel caso in rassegna il collocamento di PI 1 presso il padre non risponde all'interesse del figlio, che ha meno di quattro anni e che con il solo padre non è mai vissuto (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, consid. 4.3 con rinvio). Inoltre la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori mira a ripristinare lo status quo ante, che per il figlio è quello di abitare a __________, non ad __________. Nelle circostanze descritte occorre verificare pertanto se CV 1 non possa riaccompagnare lei stessa il figlio a __________. L'idoneità della soluzione offerta dall'istante (casa di abitazione ad __________ per un lasso di tempo transitorio) va presa in considerazione solo nel caso in cui ciò non risulti fattibile. Ora, non è dato a divedere – né la convenuta spiega – perché non le sarebbe ragionevolmente possibile riportare il figlio nel luogo dal quale l'ha illecitamente trasferito. Allorché abitava a __________, del resto, essa versava in condizioni economiche sostanzialmente identiche alle attuali (percepiva la rendita LAINF di circa fr. 1700.– mensili e il contributo alimentare di € 180.– per il figlio), stato di cose ch'essa non pretende finanziariamente insopportabile. Né essa consta intrattenere in Svizzera una relazione familiare molto intensa che le impedisca di tornare in Spagna, le condizioni di salute di sua madre non risultando implicare una sua presenza costante. Si aggiunga che a __________ la convenuta non sembra nemmeno avere grandi progetti, la sua aspettativa consistendo nel trovare un appartamento finanziato dalla pubblica assistenza. Quanto alla curatrice del figlio, essa non ravvisa alcun serio rischio né per la madre né per PI 1 in caso di rientro a __________, sempre che i due non siano separati (verbale del 15 giugno 2012, pag. 3 in basso). Ciò posto, nulla induce a concludere che il ritorno in Spagna esponga il minorenne a un grave pericolo fisico o psichico, “ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile”."}