{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nNel caso in esame le parti si sono separate – come detto – il 29 gennaio 2010 e dopo di allora il figlio è vissuto con la madre, che da quel momento ha esercitato l'autorità parentale (art. 156 cpv. 5 prima frase del Codice civile spagnolo). E l'autorità parentale comprende – tra l'altro (art. 154 cpv. 2 del Codice civile spagnolo) – la facoltà di tenere il figlio con sé (tenerlos en su compañía), ovvero di determinarne la residenza. È vero che su questo punto la situazione giuridica non è del tutto chiara. Secondo il parere del giudice spagnolo membro della rete internazionale dei giudici della Conferenza dell'Aia (sulla cui vincolatività non v'è unità di dottrina: DTF 133 III 697 in fondo), agli atti, l'autorità parentale rimane congiunta anche se i genitori si separano; è solo esercitata singolarmente dal genitore con cui il figlio vive (doc. L, primo foglio). Secondo il Tribunale federale non v'è ragione invece di scostarsi dal chiaro testo dell' art. 156 cpv. 5 del Codice civile spagnolo, che al riguardo non distingue fra titolarità ed esercizio, di modo che in caso di separazione l'autorità parentale in comune sussiste solo qualora il giudice la attribuisca congiuntamente ai genitori (sentenza 5A_441/2010 del 7 luglio 2010, consid. 4.3.2). In concreto la questione non è tuttavia determinante\nai fini del giudizio, poiché – comunque sia – con decisione del 24 marzo 2011 il Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ ha attribuito a IS 1 l'autorità parentale congiunta, omologando l'accordo del 10 marzo 2011 in cui le parti stabilivano (clausola n. 1):\nLa custodia del figlio PI 1 (guarda y custodia) è attribuita alla madre, signora CV 1, mentre l'autorità parentale (patria potestad) è esercitata dal padre e dalla madre in forma condivisa (de forma compartida), come dispone l'art. 156 del Codice civile, motivo per cui tutte le decisioni necessarie per risolvere questioni che riguardino direttamente o indirettamente il minorenne saranno discusse e decise da entrambi i genitori (serán consultadas y decididas por ambos progenitores), sempre nel rispetto dell'interesse e del bene del figlio.\nQuand'anche si presumesse che dopo il 29 gennaio 2010 l'autorità parentale competesse alla sola madre, di conseguenza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ ha omologato l'autorità parentale congiunta IS 1 è stato reintegrato nelle sue facoltà. E il genitore che detiene l'autorità parentale congiunta è – anche secondo il Tribunale federale – titolare di un “diritto di custodia” secondo l'art. 5 lett. a della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per lo meno ove benefici di un diritto di visita (sentenza 5A_441/2010 del 7 luglio 2010, loc. cit.). Ciò che è pacifico nella fattispecie, l'intera clausola n. 2 della convenzione omologata dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ vertendo sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio (sopra, lett. B). In simili condizioni, dandosi custodia parentale congiunta, CV 1 non poteva più decidere unilateralmente di trasferire il figlio in Svizzera. Doveva ottenere l'assenso di IS 1 e, di fronte a un presumibile rifiuto, rivolgersi al giudice. Agendo di sua sola iniziativa, essa ha trasferito illecitamente il figlio all'estero (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della nota Convenzione). La convenuta fa valere che l'istante sapeva delle sue intenzioni fin dall'11 maggio 2011 (sopra, lett. C), ma non pretende che le abbia approvate. Anzi, tre giorni dopo quell'11 maggio 2011 IS 1\naveva già sporto denuncia alla Guardia Civil.\n6. Non si disconosce che per essere considerato “illecito” il trasferimento di un minorenne deve ledere non solo un diritto di custodia, ma un diritto di custodia “esercitato di fatto” (art. 3 cpv. 1 lett. b). Al proposito non bisogna mostrarsi però troppo severi. Intanto tale requisito è presunto ove il detentore del diritto di custodia (secondo l'art. 5 della Convenzione) promuova un'istanza di ritorno, la mancanza di una custodia effettiva ravvisandosi soltanto ove appaia manifesto che il titolare non si occupava del figlio, rinunciando a tale diritto (DTF 133 III 699 consid. 2.2.1). Nella fattispecie poi IS 1 risulta avere sempre visitato il figlio anche dopo la separazione da CV 1 (doc. BB), fosse pure con qualche irregolarità (come sostiene la convenuta) dovuta alla distanza, e consta avere versato sin dalla separazione il contributo alimentare per il figlio omologato poi dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ (doc. N), almeno finché il bambino non è stato portato in Svizzera. Sull'art. 3 cpv. 1 lett. b della Convenzione non soccorre pertanto attardarsi."}