{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\n3. Nel suo memoriale di risposta la convenuta chiede di acquisire agli atti un verbale da lei rilasciato alla Polizia giudiziaria di __________ nell'ambito del procedimento avviato contro di lei a __________ per sottrazione di minorenne. Non si scorge tuttavia l'utilità del richiamo, l'interessata avendo già potuto far valere tutte le sue ragioni a due riprese (risposta e duplica) dinanzi a questa Camera. CV 1 postula altresì l'escussione di due testimoni (un'assistente sociale e una psicoterapeuta), le quali\navrebbero suggerito di ridimensionare il diritto di visita paterno. Sta di fatto che sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio non deve statuire questa Camera, la quale è abilitata unicamente a emettere – dandosi il caso – misure di protezione per la durata della causa (art. 6 cpv. 1 LF-RMA). Sull'eventuale modifica della disciplina omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ dovrà decidere, se mai, il giudice di merito (cfr. DTF 133 III 149 consid. 2.4, 131 III 341 consid. 5.3). L'audizione delle due testimoni offerte dalla convenuta non appare così di alcuna utilità pratica. Ciò posto, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio, tanto più che l'attuale decisione deve intervenire con urgenza (art. 2 e 11 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori).\n4. La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a), oltre che “a far rispettare di fatto” negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in ciascuno di essi (art. 1 lett. b). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato “illecito” quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito “dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 cpv. 1 lett. a) e tale diritto era esercitato di fatto a quel momento “o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti” (art. 3 cpv. 1 lett. b). La “dimora abituale” cui si riferisce la norma è una nozione autonoma del trattato: identifica il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dai legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni. La dimora abituale si definisce in base a elementi percepibili dall'esterno e va definita per ognuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro della vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indizi decisivi sono le sue relazioni familiari con il genitore affidatario, fermo restando che i legami di una madre con uno Stato comprendono generalmente anche il figlio (principi richiamati in RtiD II-2011 pag. 813 consid. 6.2.1.1 con citazioni).\nNella fattispecie PI 1 è sempre vissuto in Spagna, dalla nascita (l'11 ottobre 2008) fino al 29 gennaio 2010 ad __________ e dopo di allora presso __________, tant'è che il 3 febbraio 2011 è stato\niscritto nel registro municipale degli abitanti di __________ (doc. E). L'istante definisce “inequivocabile” la residenza abituale del figlio in quel Comune (istanza, pag. 8 a metà). La convenuta nulla eccepisce. Anzi, nella convenzione omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ essa medesima aveva indicato il proprio domicilio in “calle __________, n° __________” a __________ __________ __________ (doc. I). Nulla induce a supporre del resto che quell'indirizzo fosse fittizio, tanto meno ove si pensi che di lì CV 1 risulta avere materialmente traslocato in Svizzera (doc. O). Fino al momento in cui è stato portato a __________ (nel maggio del 2011), di conseguenza, PI 1 aveva il centro della vita e delle sue relazioni in Spagna. Ora, il “diritto di custodia” evocato dalla Convenzione “comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge spagnola (luogo di dimora abituale del figlio immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera, come insiste nel dare per scontato la convenuta (DTF 133 III 696 consid. 2.1).\n5. Secondo l'art. 156 del Codice civile spagnolo l'autorità parentale (patria potestad) è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori o da uno solo con l'assenso espresso o tacito dell'altro. Sono validi gli atti compiuti da uno di loro conformemente all'uso sociale e alle circostanze o in situazione di urgente necessità (cpv. 1). In caso di disaccordo ognuno dei genitori può rivolgersi al giudice, il quale, dopo averli sentiti ambedue e avere sentito il figlio se questi ha sufficiente giudizio e in ogni caso se ha compiuto 12 anni, attribuisce la facoltà di decidere al padre o alla madre senza ulteriore ricorso (cpv. 2). Se i genitori vivono separati, l'autorità parentale è esercitata dal genitore con cui vive il figlio. Tuttavia il giudice può, su fondata richiesta dell'altro genitore, accordare nell'interesse del figlio l'autorità parentale al richiedente perché la eserciti congiuntamente con l'altro genitore o distribuire tra padre e madre le funzioni inerenti al relativo esercizio (cpv. 5)."}