{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nE. IS 1 ha inoltrato il 23 marzo 2012 a questa Camera un'istanza fondata sulla citata Convenzione dell'Aia per ottenere che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – fosse ingiunto sotto comminatoria dell'art. 292 CP a CV 1 di riportare immediatamente il figlio “al suo domicilio in Spagna o presso il domicilio del padre” entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, ordinando alla polizia di prestargli man forte nel caso in cui la convenuta opponesse resistenza e incaricando l'autorità centrale svizzera di organizzare il rientro del minorenne in collaborazione con l'autorità cantonale. In via cautelare egli ha chiesto di diffidare CV 1 – sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a rispettare il suo diritto di visita, finanziando le trasferta del figlio tra la Svizzera e la Spagna, come pure a non lasciare la Svizzera e a consegnare al Tribunale d'appello tutti i documenti di legittimazione del figlio. Con decreto del 28 marzo 2012 il presidente della Camera ha assegnato a CV 1 un termine di 10 giorni per esprimersi sulle domande cautelari, chiamando altresì l'avv. TERZ 1, mediatrice FSA, a tentare una conciliazione. Nelle sue osservazioni del 5 aprile 2012 la convenuta ha proposto di respingere le domande cautelari, postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.\nF. Con decreto cautelare del 12 aprile 2012 questa Camera ha respinto le richieste provvisionali di IS 1, sia perché la convenuta non risultava in grado di finanziare le trasferte del figlio tra la Svizzera e la Spagna, onde l'impossibilità di attuare il diritto di visita così come previsto nella convenzione omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________, sia perché nessun indizio concreto suffragava l'ipotesi che CV 1 potesse lasciare la Svizzera, onde la sproporzione del postulato obbligo inteso al deposito giudiziale dei documenti di legittimazione del figlio. L'11 maggio 2012 la mediatrice ha comunicato alla Camera l'impossibilità di conciliare le parti, di modo che con decreto del 21 maggio 2012 il presidente ha invitato CV 1 a presentare una risposta scritta all'istanza di rientro, ha designato al figlio un curatore di rappresentanza nella persona dell'avv. RA 1 e ha indetto il contraddittorio sull'istanza di rientro per il 15 giugno 2012. Il 1° giugno 2012 la convenuta ha trasmesso alla Camera un memoriale di risposta in cui ha concluso per il rigetto dell'istanza.\nG. All'udienza del 15 giugno 2012 l'istante ha replicato, ribadendo la propria istanza, e la convenuta ha duplicato, confermando il suo punto di vista. La curatrice del figlio ha tracciato un quadro esauriente della situazione in cui versa il minorenne, attentamente accudito dalla madre, rilevando di non intravedere particolari problemi o rischi né per l'uno né per l'altra nel caso in cui PI 1 dovesse rientrare in Spagna, a condizione che questi sia accompagnato dalla genitrice, data la sua tenera età. Le parti sono poi state interrogate dal presidente, il quale ha comunicato che la Camera rinunciava ad assumere altre prove, il cui esito non\navrebbe verosimilmente recato ulteriori elementi ai fini del giudizio. Invitato a formulare le sue conclusioni, IS 1 ha reiterato le richieste dell'istanza. Chiamata a esporre le proprie, CV 1 ha proposto una volta ancora di respingere la richiesta. Con decreto emesso seduta stante il presidente della Camera ha autorizzato IS 1 a visitare il figlio la sera stessa a __________, prima di tornare ad __________, sotto la vigilanza della curatrice. L'incontro è durato circa 45 minuti e la convenuta ha collaborato alla buona riuscita dell'incontro.\nConsiderando\nin diritto: 1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e\nl'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori\ne sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche la Spagna, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).\n2. Il tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, questa Camera ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che l'11 maggio 2012 ha accertato – come detto (lett. F) – l'impossibilità di conciliare le parti. Al figlio è stato designato così un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno quattro anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4)."}