{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nBillia |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (rapimento internazionale di minori) con istanza del 23 marzo 2012 da\n|\n|\nIS 1 (E)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nper ottenere il rientro in Spagna del figlio\nPI 1 (2008), attualmente in\n(rappresentato dalla curatrice avv. RA 1, );\nRitenuto\nin fatto: A. IS 1 (1977), cittadino spagnolo, celibe, e CV 1 (1972), cittadina svizzera e serba, divorziata, si sono conosciuti in Spagna nel 2006. Dal dicembre di quell'anno hanno convissuto in una casa monofamiliare ad __________, nella provincia di __________, in __________ (Spagna __________), dove risiedono anche i genitori di IS 1. Questi esercitava – allora come ora – la professione di carpentiere metallico per un'azienda locale. CV 1, che ha un diploma di venditrice e uno di impiegata d'ufficio, ha lavorato qualche mese come addetta alla vendita in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale di __________. Quando è rimasta incinta ha cessato l'attività, accomodandosi di una rendita LAINF e di una rendita d'invalidità (nel frattempo soppressa) percepite dalla Svizzera. L'11 ottobre 2008 è nato PI 1, che IS 1 ha riconosciuto. La convivenza della coppia è durata ancora poco più di un anno, fino al 29 gennaio 2010, quando CV 1 è andata a vivere per conto proprio con il figlio a 400 km di distanza, in una località nella provincia di __________, e poi a __________, un piccolo comune sempre nei pressi di __________.\nB. Il 10 marzo 2011 IS 1 e CV 1 hanno sottoscritto un accordo in cui, formalizzata la fine della loro relazione, hanno convenuto che la custodia (guarda y custodia) del figlio sarebbe toccata alla madre, mentre l'autorità parentale (patria potestad) sarebbe stata esercitata congiuntamente, “come dispone l'art. 156 del Codice civile [spagnolo]”, di modo che tutte le decisioni riguardanti “direttamente o indirettamente” il minorenne sarebbero state discusse e prese insieme dai genitori, nell'interesse e per il bene del figlio (clausola n. 1). Il diritto di visita del padre è stato regolato nel seguente modo (clausola n. 2):\n– fino al 3° compleanno del figlio: il primo fine settimana di ogni mese a __________, dal sabato alle ore 12 fino alle ore 20 e la domenica dalle ore 12 fino alle ore 20, il bambino pernottando dalla madre;\n– dal 3° compleanno in poi: il primo fine settimana di ogni mese dal sabato alle ore 10 (quando il padre avrebbe preso in consegna il figlio a __________) fino alla domenica alle ore 20 (quando la madre avrebbe ripreso in consegna il figlio “al domicilio del padre”), oltre alla metà delle vacanze scolastiche, puntualmente fissate nei periodi di Natale, Pasqua e durante l'estate secondo gli anni pari e dispari.\nIS 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo alimentare per il figlio di € 180.– mensili indicizzati (clausola n. 4). Con decisione del 24 marzo 2011 il Tribunale di prima istanza n. 3 (famiglia) di __________, sentite le parti, ha omologato l'accordo.\nC. Il diritto di visita che sarebbe dovuto tenersi sabato 7 e domenica 8 maggio 2011, primo fine settimana del mese, è stato rinviato su richiesta di IS 1, con l'assenso di CV 1, a sabato 14 e domenica 15 maggio 2011. Se non che, presentatosi quel sabato alle ore 12 al domicilio di CV 1, IS 1 non ha trovato nessuno. Si è rivolto così alla Guardia Civil di __________ (__________), dove alle ore 12.40 ha sporto denuncia per sottrazione di minorenne. Verso le ore 14 una pattuglia di due agenti si è recata con il denunciante a casa di CV 1, accertando che questa aveva traslocato ed era tornata dai familiari in Svizzera. IS 1 ha poi ricevuto il 16 maggio 2011 un telegramma del 14 maggio precedente in cui CV 1 gli comunicava che, come egli\navrebbe dovuto sapere fin dall'11 maggio precedente, essa si trovava “temporaneamente” a casa di sua madre “perché molto malata” in via __________, __________, e ch'egli sarebbe potuto venire o avrebbe potuto chiamare quando avesse voluto. IS 1 ha preteso l'immediato rientro di PI 1 in Spagna, ma senza esito, CV 1 dichiarando ormai con lettera del 7 giugno 2011 di voler rimanere in Svizzera con il figlio.\nD. Il 10 agosto 2011 IS 1 ha presentato al Ministero di giustizia spagnolo, autorità centrale secondo la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, una richiesta intesa al ritorno del figlio in Spagna. Il Ministero di giustizia spagnolo ha investito della richiesta l'8 settembre 2011 l'Ufficio federale di giustizia, autorità centrale svizzera, che non consta essere riuscito a comporre la lite. Nel frattempo IS 1 ha adito il Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ perché fosse eseguita la decisione del 24 marzo 2011 che omologava la disciplina del suo diritto di visita. Statuendo il 21 febbraio 2012, quel Tribunale ha inflitto a CV 1 una multa di € 360.– per avere ostacolato le relazioni tra padre e figlio, diffidandola a rispettare gli accordi presi e avvertendola che in caso contrario essa sarebbe potuta incorrere nel reato di disobbedienza a ordini dell'autorità, come pure vedersi modificare il regime delle visite al figlio. Contro tale decisione CV 1 ha ricorso il 13 marzo 2012 allo stesso Tribunale di prima istanza. L'impugnazione risulta tuttora pendente."}