che il 19 aprile 2012 l'istante ha comunicato alla Camera di avere concluso davanti al Tribunale di primo grado di Bruxelles, ove pende un'azione di divorzio, “un accordo completo con la moglie, che sarà omologato dal giudice belga” e che in conseguenza di ciò egli ritira la richiesta di rientro; e considerando in diritto: che il ritiro della causa configura desistenza e pone fine al processo; che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC, applicabile per il rinvio alla procedura sommaria dell'art. 8 cpv.