Nel caso in esame IS 1 ha postulato appunto, il 22 novembre 2011, tale beneficio. Ora, l'indigenza che l'interessato documenta con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e con una dichiarazione sul suo stato d'occupazione appare verosimile, ancorché IS 1 percepisca ora € 600.– mensili (verbali, pag. 5 in fine). Quanto alla possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), l'istanza di rientro non poteva dirsi inconsistente sin dall'inizio, né dopo l'udienza del 14 novembre 2011.