La dimora abituale dev'essere determinata, in linea di principio, secondo i principi già sviluppati per l'analogo criterio di collegamento contenuto nella Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità. Determinante è quindi il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende.