E per determinare quale sia il genitore detentore della custodia occorre riferirsi all'ordinamento giuridico dello Stato, appunto, in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del mancato ritorno (DTF 133 III 696 consid. 2.1.1). a) Né la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori né la LF-RMA precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato autonomamente. La dimora abituale dev'essere determinata, in linea di principio, secondo i principi già sviluppati per l'analogo criterio di collegamento contenuto nella Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità.