Il Tribunale federale ha stabilito che in tale ambito occorre applicare criteri rigorosi e che l'onere della prova è a carico della persona che si oppone al ritorno. Costei deve rendere verosimile gli elementi fattuali che sussumono il motivo del rifiuto e deve stabilire in modo chiaro l'esistenza di un consenso o di un assenso a posteriori – esplicito o per atti concludenti – dell'istante (sentenza 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.3). b) A torto l'istante ha prospettato in un primo tempo una “fuga di CO 1 in particolari circostanze di clandestinità” (istanza, pag. 3).