E quest'ultima riserva – come si vedrà in seguito – non è di rilievo nella fattispecie. 7. Che in concreto i genitori di PI 1 detenessero entrambi, nell'ottobre del 2010, il “diritto di custodia” è fuori dubbio, l'art. 317bis del Codice civile italiano garantendo a tutt'e due i genitori l'esercizio della potestà sui figli comuni. Indubbio è altresì che entrambi esercitassero di fatto la custodia parentale. Pacifico è altresì che nell'ottobre del 2010 la residenza abituale di PI 1 fosse a __________. Litigioso è il consenso di IS 1 alla partenza della figlia. La questione è delicata, tanto più nel quadro di un giudizio sommario come quello che governa una procedura di rientro (art. 8 cpv.