L'art. 12 cpv. 1 CArap prevede che “qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore”, “l'autorità adita ordina il ritorno immediato”. In conformità all'art. 12 cpv. 2 CArap tuttavia l'autorità deve ordinare il rientro anche dopo la scadenza dell'anno, salvo che nel frattempo il minore si sia “integrato nel suo nuovo ambiente”. E quest'ultima riserva – come si vedrà in seguito – non è di rilievo nella fattispecie.