Egli soggiunge che “la fuga e l'espatrio illegittimo si verificavano in particolari circostanze di clandestinità, allorché il padre della bambina si trovava, per un brevissimo soggiorno in quel di __________, e non aveva la possibilità di impedire con fermezza la sottrazione della minore”. L'interessata contesta simile versione dei fatti, sostenendo di avere condotto PI 1 in Svizzera con l'assenso dell'istante, il quale il 7 o l'8 ottobre 2010 le aveva intimato di andarsene entro l'11 ottobre successivo. Vista la situazione, essa aveva “chiamato i suoi genitori per farsi venire a prendere, ciò che è difatti avvenuto pochi giorni dopo, e meglio martedì 12 ottobre 2010.