In concreto l'istante sostiene che il 19 ottobre 2010 CO 1 “abbandonava l'Italia improvvisamente per ritrasferirsi, accompagnata dai propri genitori, che venivano appositamente a prelevarla, in Svizzera, presso l'abitazione della madre, ove aveva precedentemente vissuto e conducendo con sé la minore PI 1, nonostante il divieto dell'istante a tanto”. Egli soggiunge che “la fuga e l'espatrio illegittimo si verificavano in particolari circostanze di clandestinità, allorché il padre della bambina si trovava, per un brevissimo soggiorno in quel di __________, e non aveva la possibilità di impedire con fermezza la sottrazione della minore”.