La questione può rimanere indecisa, giacché – come si vedrà in appresso – tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio. 5. In concreto l'istante sostiene che il 19 ottobre 2010 CO 1 “abbandonava l'Italia improvvisamente per ritrasferirsi, accompagnata dai propri genitori, che venivano appositamente a prelevarla, in Svizzera, presso l'abitazione della madre, ove aveva precedentemente vissuto e conducendo con sé la minore PI 1, nonostante il divieto dell'istante a tanto”.