RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche l'Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. 2. Nella fattispecie IS 1 si è rivolto dapprima, per il tramite dell'autorità centrale convenzionale italiana (Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile), all'Ufficio federale di giustizia, il quale gli ha proposto una mediazione. Senza esito. IS 1 ha poi adito il Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). Il presidente di questa Camera, constatato il fermo rifiuto della mediazione, ha rinunciato a insistere, ma ha designato alla figlia un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA).