{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2011-10_2011-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109916&nX40_KEY=4921788&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57c28aebc4580da9a92a23d6732d9b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata opposizione dell'istante alla partenza del figlio; figlio trattenuto illecitamente in Svizzera?"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:00:47", "Checksum": "fe14565e0cb6fe61faffbc51015b788b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10\nRegesto:\nMancata opposizione dell'istante alla partenza del figlio; figlio trattenuto illecitamente in Svizzera?\n\n\n8. La Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori non si applica solo al trasferimento indebito, ma anche all'illegittima “ritenzione” del figlio in un altro Stato. Tale “ritenzione” è considerata illecita – come il trasferimento –ove avvenga in violazione di un diritto di custodia attribuito dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del mancato ritorno (sopra, consid. 3). E per determinare quale sia il genitore detentore della custodia occorre riferirsi all'ordinamento giuridico dello Stato, appunto, in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del mancato ritorno (DTF 133 III 696 consid. 2.1.1).\na) Né la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori né la LF-RMA precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato autonomamente. La dimora abituale dev'essere determinata, in linea di principio, secondo i principi già sviluppati per l'analogo criterio di collegamento contenuto nella Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità. Determinante è quindi il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi. La dimora abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di norma, con il centro della vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indiziano la sua dimora abituale le relazioni familiari di lui con il genitore affidatario. I legami di una madre con uno Stato comprendono, generalmente, anche il figlio (DTF 129 III 292 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_119/2011 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1 con riferimenti).\nb) In concreto PI 1 è domiciliata con la madre a __________, come si è visto, dall'ottobre del 2010. A __________ CO 1 è nata e ha vissuto fino al trasferimento a __________ nel 2009. A __________ risiedono i genitori di lei e le di lei sorelle. PI 1 vive, insieme con la madre, in un appartamento (via __________) occupato anche dalla nonna e dalla zia. Il suo mantenimento è garantito – come quello di CO 1 – dai nonni materni (risposta della curatrice, del 14 novembre 2011: verbali, pag. 2). Nelle condizioni descritte si può ragionevolmente desumere che nei nove mesi intercorsi dall'ottobre del 2010 al 18 luglio 2011 (periodo durante il quale IS 1 si è accomodato per atti concludenti – come detto – del trasferimento della figlia) __________ sia divenuta il centro degli interessi della bambina, com'è (ri)divenuta il centro degli interessi della madre. Non si può affermare, di conseguenza, che quando IS 1 ha ingiunto a CO 1 di riportare PI 1 a __________ questa fosse trattenuta illegalmente nel senso dell'art. 3 cpv. 1 CArap. __________ era ormai divenuta la “dimora abituale” della minorenne e un rapimento non poteva più intervenire a quel momento. Priva di fondamento, l'istanza si rivela perciò destinata all'insuccesso.\n9. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese giudiziarie. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece, solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità. Chi si fa assistere da un avvocato di fiducia, come in concreto, deve assumere i relativi costi, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 del l'8 giugno 2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato). Nel caso in esame IS 1 ha postulato appunto, il 22 novembre 2011, tale beneficio. Ora, l'indigenza che l'interessato documenta con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e con una dichiarazione sul suo stato d'occupazione appare verosimile, ancorché IS 1 percepisca ora € 600.– mensili (verbali, pag. 5 in fine). Quanto alla possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), l'istanza di rientro non poteva dirsi inconsistente sin dall'inizio, né dopo l'udienza del 14 novembre 2011. Il gratuito patrocinio può pertanto essere accordato dalla data della presentazione della domanda, mentre non soccorrono eccezioni (segnatamente l'urgenza) per concedere il beneficio con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC: cfr. Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 3 e 4 ad art. 119; Köchli in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 10 ad art. 119).\nL'onorario del patrocinatore, stabilito in base all'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), tiene conto delle presumibili prestazioni eseguite dal 22 novembre 2011."}