{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2011-10_2011-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109916&nX40_KEY=4921788&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57c28aebc4580da9a92a23d6732d9b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata opposizione dell'istante alla partenza del figlio; figlio trattenuto illecitamente in Svizzera?"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:00:47", "Checksum": "fe14565e0cb6fe61faffbc51015b788b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10\nRegesto:\nMancata opposizione dell'istante alla partenza del figlio; figlio trattenuto illecitamente in Svizzera?\n\n\n4. L'istante chiede di estromettere dagli atti i documenti prodotti dalla convenuta con il memoriale conclusivo (dichiarazione di __________ e copie della sua agenda). La questione può rimanere indecisa, giacché – come si vedrà in appresso – tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio.\n5. In concreto l'istante sostiene che il 19 ottobre 2010 CO 1 “abbandonava l'Italia improvvisamente per ritrasferirsi, accompagnata dai propri genitori, che venivano appositamente a prelevarla, in Svizzera, presso l'abitazione della madre, ove aveva precedentemente vissuto e conducendo con sé la minore PI 1, nonostante il divieto dell'istante a tanto”. Egli soggiunge che “la fuga e l'espatrio illegittimo si verificavano in particolari circostanze di clandestinità, allorché il padre della bambina si trovava, per un brevissimo soggiorno in quel di __________, e non aveva la possibilità di impedire con fermezza la sottrazione della minore”. L'interessata contesta simile versione dei fatti, sostenendo di\navere condotto PI 1 in Svizzera con l'assenso dell'istante, il quale il 7 o l'8 ottobre 2010 le aveva intimato di andarsene entro l'11 ottobre successivo. Vista la situazione, essa aveva “chiamato i suoi genitori per farsi venire a prendere, ciò che è difatti avvenuto pochi giorni dopo, e meglio martedì 12 ottobre 2010.\nL'istante, dopo avere aiutato i di lei genitori a caricare l'automobile per il viaggio e dopo avere cenato con tutta la famiglia, lasciava quindi partire la convenuta e la di loro figlia alla volta della Svizzera in tutta consapevolezza”.\n6. Le parti si sono affrontate senza esclusione di colpi sulla data in cui CO 1 è partita con la figlia da __________. Per l'istante ciò è avvenuto il 19 ottobre 2010 ed è comprovato dalla copia di un biglietto di viaggio rilasciato l'8 ottobre 2010 delle “__________” per la tratta __________, da una ricevuta fiscale dell'“Hotel __________” di __________ attestante la sua permanenza dall'11 al 14 ottobre 2010 e da documentazione telematica attestante una foto di PI 1, scattata il 19 ottobre 2010 e da lui caricata lo stesso giorno sul computer. Per la convenuta, la partenza risale invece al 12 ottobre 2010, come risulta da una dichiarazione sottoscritta il 13 novembre 2011 dai suoi genitori (doc. A), ribadita all'udienza del 14 novembre 2011, come pure da una dichiarazione di __________, datore di lavoro di __________, il quale conferma l'assenza del proprio dipendente il 12 e 13 ottobre 2010. In realtà, contrariamente a quanto sembrano credere le parti, la questione non è decisiva. L'istanza per ottenere il ritorno immediato di minori trasferiti o trattenuti illecitamente in un altro Stato non dev'essere necessariamente presentata entro un anno dalla partenza. L'art. 12 cpv. 1 CArap prevede che “qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore”, “l'autorità adita ordina il ritorno immediato”. In conformità all'art. 12 cpv. 2 CArap tuttavia l'autorità deve ordinare il rientro anche dopo la scadenza dell'anno, salvo che nel frattempo il minore si sia “integrato nel suo nuovo ambiente”. E quest'ultima riserva – come si vedrà in seguito – non è di rilievo nella fattispecie.\n7. Che in concreto i genitori di PI 1 detenessero entrambi, nell'ottobre del 2010, il “diritto di custodia” è fuori dubbio, l'art. 317bis del Codice civile italiano garantendo a tutt'e due i genitori l'esercizio della potestà sui figli comuni. Indubbio è altresì che entrambi esercitassero di fatto la custodia parentale. Pacifico è altresì che nell'ottobre del 2010 la residenza abituale di PI 1 fosse a __________. Litigioso è il consenso di IS 1 alla partenza della figlia. La questione è delicata, tanto più nel quadro di un giudizio sommario come quello che governa una procedura di rientro (art. 8 cpv. 2 LF-RMA; 302 cpv. 1 lett. a CPC).\na) L'art. 13 cpv. 1 lett. a CArap prevede la possibilità di rifiutare il ritorno del minorenne qualora la persona che aveva cura di lui abbia acconsentito – o abbia assentito a posteriori – al trasferimento o al mancato ritorno. Il Tribunale federale ha stabilito che in tale ambito occorre applicare criteri rigorosi e che l'onere della prova è a carico della persona che si oppone al ritorno. Costei deve rendere verosimile gli elementi fattuali che sussumono il motivo del rifiuto e deve stabilire in modo chiaro l'esistenza di un consenso o di un assenso a posteriori – esplicito o per atti concludenti – dell'istante (sentenza 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.3)."}