{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2011-10_2011-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109916&nX40_KEY=4921788&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57c28aebc4580da9a92a23d6732d9b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata opposizione dell'istante alla partenza del figlio; figlio trattenuto illecitamente in Svizzera?"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:00:47", "Checksum": "fe14565e0cb6fe61faffbc51015b788b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2011 10.2011.10\nRegesto:\nMancata opposizione dell'istante alla partenza del figlio; figlio trattenuto illecitamente in Svizzera?\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nBaggi Fiala |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con istanza del 18 ottobre 2011 da\n|\n|\nIS 1 ()\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\nper ottenere il rientro a della figlia\nPI 1 (2009), (rappresentata dalla curatrice __________ ); |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nRitenuto\nin fatto: A. IS 1 (1982), cittadino italiano residente a __________ (__________), e CO 1 (1990), cittadina italiana domiciliata a __________, si sono conosciuti nel 2008 tramite Facebook. Dopo essersi trasferita a __________, il 28 agosto 2009 CO 1 ha avuto una figlia, PI 1, che IS 1 ha riconosciuto. I genitori della bambina hanno sempre abitato a __________, in un appartamento condominiale di via __________, proprietà di __________, madre di IS 1.\nB. Nell'autunno del 2010 i rapporti fra IS 1 e CO 1 si sono rapidamente deteriorati, al punto che il 12 o il 19 ottobre 2010 CO 1, accompagnata dai suoi genitori, è partita insieme con la figlia per __________, dove il 22 ottobre 2010 si è domiciliata. Il 18 luglio 2011 IS 1 ha ingiunto a CO 1 di ricondurre immediatamente la figlia a __________ e l'indomani si è rivolto al Tribunale per i minorenni di __________, postulando l'affidamento esclusivo di PI 1 con decadenza della potestà genitoriale della madre. Il 21 luglio 2011 inoltre egli ha denunciato CO 1 per sottrazione di minorenne e il giorno stesso ha chiesto al Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile, di adire la corrispondere autorità centrale svizzera per ottenere il ritorno della figlia. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, preso atto della richiesta, ha proposto il 12 agosto 2011 una mediazione, che IS 1 ha rifiutato.\nC. IS 1 ha presentato il 18 ottobre 2011 un'istanza al Tribunale d'appello per ottenere il rientro immediato della figlia a __________ in virtù della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02). Il presidente della Camera ha designato ad PI 1 il 19 ottobre 2011 un curatore di rappresentanza nella persona dell'avv. PI 1ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per presentare una risposta scritta e ha convocato le parti al contraddittorio del 14 novembre successivo davanti alla Camera. Il termine fissato a CO 1 per introdurre osservazioni scritte è decorso infruttuoso.\nD. All'udienza del 14 novembre 2011 davanti a questa Camera\nl'istante ha ribadito la domanda di rientro, che la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile o di respingere. Per la curatrice di PI 1 l'interesse della bambina è di rimanere con la madre, indipendentemente dal luogo di residenza. In replica e duplica le posizioni delle parti sono rimaste invariate. Assunte seduta stante quattro testimonianze, il presidente della Camera ha dichiarato chiusa l'istruttoria, salvo i documenti che l'istante è stato autorizzato a produrre entro il 22 novembre 2011, e ha assegnato alle parti un termine fino al 29 novembre successivo per inoltrare memoriali conclusivi. Il 22 novembre 2011 IS 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle loro conclusioni del 29 novembre 2011 le parti si sono confermate nelle rispettive richieste di giudizio. La curatrice della figlia ha comunicato di rinunciare a conclusioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e\nl'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori\ne sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980\n(CArap; RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche l'Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe.\n2. Nella fattispecie IS 1 si è rivolto dapprima, per il tramite dell'autorità centrale convenzionale italiana (Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile), all'Ufficio federale di giustizia, il quale gli ha proposto una mediazione. Senza esito. IS 1 ha poi adito il Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). Il presidente di questa Camera, constatato il fermo rifiuto della mediazione, ha rinunciato a insistere, ma ha designato alla figlia un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 avendo solo due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4).\n3. La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito – a prescindere da ipotesi estranee al caso in esame (art. 3 lett. b) – “quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine)."}