Senza trascendere nell'abuso di diritto – come asseverano la moglie e la curatrice della figlia – la domanda denotava del resto la sua inconsistenza già considerando che l'intera famiglia risultava regolarmente iscritta sin dal febbraio 2009 nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (sopra, lett. B), per tacere della lettera del 19 febbraio 2009 in cui IS 1 confermava all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ l'impegno di provvedere al mantenimento della figlia. In simili circostanze il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto. 10. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA).