Il genitore che intenda ricondurre un figlio nel Paese di provenienza deve poter rientrare, per principio, senza incorrere in pene privative della libertà (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.5 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 10/2009 pag. 797). In Italia la sanzione edittale per “sottrazione e trattenimento di minore all'estero” consiste nella reclusione da uno a quattro anni, oltre alla sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 574bis commi 1 e 3 del Codice penale italiano).