FamPra.ch 10/2009 pag. 794). L'istanza di rientro dovendo già essere respinta per i motivi illustrati al considerando che precede, non giova in ogni modo approfondire siffatte contestazioni. 8. Una chiosa merita invero la circostanza che l'istante ha denunciato la moglie in Italia per avere indebitamente portato la figlia in Svizzera. L'istante reputa che ciò non osti al rientro della bambina (verbale del 20 dicembre 2010, pag. 3, ad 3 – 6), ma l'opinione è più che dubbia. Il genitore che intenda ricondurre un figlio nel Paese di provenienza deve poter rientrare, per principio, senza incorrere in pene privative della libertà (cfr.