Tanto meno l'altro genitore può ritenersi dispensato dal contribuire nella misura delle sue disponibilità al fabbisogno in denaro del figlio solo perché il figlio deve rientrare nel luogo di residenza abituale. Contrariamente all'opinione della convenuta, poi, un genitore che ha trasferito un minorenne dal luogo di dimora abituale non può rifiutare il rientro del figlio per non volersi separare da lui, a meno che si tratti di un infante o – al limite – di un bambino molto piccolo (meno di due anni d'età: sentenza del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con richiami, pubblicato in: