Si ricordi soltanto che il genitore chiedente il rientro del minorenne nello Stato della dimora abituale non dev'essere in grado per forza di sopperire al mantenimento del medesimo né di finanziarne l'alloggio (la nota Convenzione dell'Aia non dispone nulla di simile). Tanto meno l'altro genitore può ritenersi dispensato dal contribuire nella misura delle sue disponibilità al fabbisogno in denaro del figlio solo perché il figlio deve rientrare nel luogo di residenza abituale.