Ne segue che, destituita di fondamento, l'istanza di rientro è destinata all'insuccesso. 7. Dato quanto precede, è superfluo vagliare le altre argomentazioni della convenuta, secondo cui l'istanza di rientro andrebbe respinta anche perché IS 1 non sarebbe in grado di provvedere al mantenimento della figlia e non avrebbe più alcun alloggio da offrire. Si ricordi soltanto che il genitore chiedente il rientro del minorenne nello Stato della dimora abituale non dev'essere in grado per forza di sopperire al mantenimento del medesimo né di finanziarne l'alloggio (la nota Convenzione dell'Aia non dispone nulla di simile).