Tanto meno l'istante risulta avere adito il giudice, nonostante il deteriorarsi delle relazioni coniugali, perché disciplinasse la residenza della bambina (art. 316 comma 3 del Codice civile italiano). L'ultima decisione comune dei genitori consta essere quella – accertata anche dal Pretore del Distretto di Lugano all'udienza dell'8 ottobre 2010 (verbale agli atti, pag. 2) – per cui G__________ si sarebbe stabilita a __________ insieme con la madre. Nelle circostanze descritte il trasferimento della figlia non può definirsi “illecito” a norma dell'art. 3 lett. a della ripetuta Convenzione dell'Aia.