A parte il fatto però ch'egli non pretende niente del genere, non è dato di sapere né quando egli si sarebbe risolto a recedere dal disegno comune (per altro in fase di avanzata attuazione) né quando egli avrebbe reso noto alla moglie di opporsi al trasferimento della figlia. Tanto meno l'istante risulta avere adito il giudice, nonostante il deteriorarsi delle relazioni coniugali, perché disciplinasse la residenza della bambina (art. 316 comma 3 del Codice civile italiano).