Ciò posto, G__________ risulta essere stata effettivamente “trasferita” il 13 agosto 2010 da __________ a __________. Rimane da esaminare se il trasferimento sia “illecito”, sia stato perpetrato cioè in violazione del diritto di custodia che competeva a IS 1 come padre della bambina, l'art. 316 comma 2 del Codice civile italiano garantendo ad ambedue i genitori l'esercizio della potestà sui figli comuni. Ora, nell'istanza IS 1 asseriva che la figlia era stata portata via inopinatamente dalla moglie, “senza alcun preavviso e senza quindi alcuna autorizzazione” (pag. 3 in basso).