In concreto l'istante sostiene che il 13 agosto 2010 (data in cui la convenuta ha lasciato __________ insieme con la figlia) lui, la moglie e la figlia “vivevano effettivamente a __________” e che siccome il “diritto di custodia” su G__________ competeva a entrambi i genitori (art. 316 comma 2 del Codice civile italiano) CO 1 non poteva trasferire unilateralmente la bambina a __________. La convenuta obietta che il 13 agosto 2010 la residenza abituale della figlia era già da tempo a __________, per comune volontà dei coniugi, sicché il trasferimento non ricade nelle previsioni della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori. 4.