1 LF-RMA), la sua richiesta per via diplomatica essendo giunta all'Autorità centrale della Confederazione solo in seguito (doc. H). Come questa Camera ha avuto modo di appurare, in circostanze del genere l'Ufficio federale di giustizia non intraprende più alcunché. Il presidente della Camera ha ordinato pertanto una mediazione tra coniugi (art. 8 cpv. 2 LF-RMA) e ha lasciato alle parti il tempo di trovare una composizione stragiudiziale della lite, avvertendo l'Autorità centrale con copia delle ordinanze (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Entrambi i tentativi sono risultati infruttuosi, onde la designazione alla figlia di un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA).