In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'Autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. 2. Nella fattispecie IS 1 ha adito direttamente il Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LF-RMA), la sua richiesta per via diplomatica essendo giunta all'Autorità centrale della Confederazione solo in seguito (doc.