{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-7_2011-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107444&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdb5f02120b8145c70ff1da7bc0998e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trasferimento illecito di un minorenne in Svizzera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:13", "Checksum": "d937f92c3b898ccda53f2841ff702132", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7\nRegesto:\nTrasferimento illecito di un minorenne in Svizzera\n\n\nÈ possibile che – come rileva la curatrice della figlia – la disunione coniugale, e in particolare la separazione dalla moglie, abbia indotto IS 1 a ricredersi. È possibile che l'istante consideri l'espatrio in Svizzera sfumato perché soggetto alla condizione, almeno implicita, che la famiglia rimanesse unita. A parte il fatto però ch'egli non pretende niente del genere, non è dato di sapere né quando egli si sarebbe risolto a recedere dal disegno comune (per altro in fase di avanzata attuazione) né quando egli avrebbe reso noto alla moglie di opporsi al trasferimento della figlia. Tanto meno l'istante risulta avere adito il giudice, nonostante il deteriorarsi delle relazioni coniugali, perché disciplinasse la residenza della bambina (art. 316 comma 3 del Codice civile italiano). L'ultima decisione comune dei genitori consta essere quella – accertata anche dal Pretore del Distretto di Lugano all'udienza dell'8 ottobre 2010 (verbale agli atti, pag. 2) – per cui G__________ si sarebbe stabilita a __________ insieme con la madre. Nelle circostanze descritte il trasferimento della figlia non può definirsi “illecito” a norma dell'art. 3 lett. a della ripetuta Convenzione dell'Aia. IS 1 sostiene che la figlia deve tornare a __________ per il suo bene, ma dimentica che il giudice chiamato a statuire su un'istanza di rientro deve limitarsi a verificare i presupposti della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori. Non è suo compito valutare in quale Stato il minorenne si veda garantire cura e educazione migliori (DTF 131 III 341 consid. 5.3, 133 III 149 consid. 2.4). Ne segue che, destituita di fondamento, l'istanza di rientro è destinata all'insuccesso.\n7. Dato quanto precede, è superfluo vagliare le altre argomentazioni della convenuta, secondo cui l'istanza di rientro andrebbe respinta anche perché IS 1 non sarebbe in grado di provvedere al mantenimento della figlia e non avrebbe più alcun alloggio da offrire. Si ricordi soltanto che il genitore chiedente il rientro del minorenne nello Stato della dimora abituale non dev'essere in grado per forza di sopperire al mantenimento del medesimo né di finanziarne l'alloggio (la nota Convenzione dell'Aia non dispone nulla di simile). Tanto meno l'altro genitore può ritenersi dispensato dal contribuire nella misura delle sue disponibilità al fabbisogno in denaro del figlio solo perché il figlio deve rientrare nel luogo di residenza abituale. Contrariamente all'opinione della convenuta, poi, un genitore che ha trasferito un minorenne dal luogo di dimora abituale non può rifiutare il rientro del figlio per non volersi separare da lui, a meno che si tratti di un infante o – al limite – di un bambino molto piccolo (meno di due anni\nd'età: sentenza del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con richiami, pubblicato in: FamPra.ch 10/2009 pag. 794; Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 163 n. 471). Quanto al fatto che il rientro di un minorenne nello Stato di provenienza possa rivelarsi una trasferta utile solo per far sì che il genitore rapitore possa ottenere l'attribuzione della custodia parentale dal giudice competente, ciò non osta al rientro del minorenne, salvo pretendere che il giudice svizzero formuli egli medesimo una prognosi sulla verosimile attribuzione della custodia (ipotesi non contemplata dalla giurisprudenza: loc. cit., consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 10/2009 pag. 794). L'istanza di rientro dovendo già essere respinta per i motivi illustrati al considerando che precede, non giova in ogni modo approfondire siffatte contestazioni.\n8. Una chiosa merita invero la circostanza che l'istante ha denunciato la moglie in Italia per avere indebitamente portato la figlia in Svizzera. L'istante reputa che ciò non osti al rientro della bambina (verbale del 20 dicembre 2010, pag. 3, ad 3 – 6), ma l'opinione è più che dubbia. Il genitore che intenda ricondurre un figlio nel Paese di provenienza deve poter rientrare, per principio, senza incorrere in pene privative della libertà (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.5 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 10/2009 pag. 797). In Italia la sanzione edittale per “sottrazione e trattenimento di minore all'estero” consiste nella reclusione da uno a quattro anni, oltre alla sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 574bis commi 1 e 3 del Codice penale italiano). Che in simili condizioni CO 1 possa essere obbligata a tornare in Italia con la figlia è poco verosimile, ancor meno ove si pensi che il procedimento penale si deve proprio a una denuncia dell'istante. Sia come sia, per le ragioni che precedono non è necessario diffondersi oltre sulla questione.\n9. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque tasse né spese. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece, solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità. Chi si fa assistere da un avvocato di fiducia, come in concreto, deve assumere i relativi costi, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 del l'8 giugno 2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato). Il gratuito patrocinio non copre, ad ogni buon conto, l'indennità per ripetibili che il beneficiario deve rifondere – in caso di soccombenza – alla controparte (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese, art. 19 Lag)."}