{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-7_2011-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107444&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdb5f02120b8145c70ff1da7bc0998e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trasferimento illecito di un minorenne in Svizzera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:13", "Checksum": "d937f92c3b898ccda53f2841ff702132", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7\nRegesto:\nTrasferimento illecito di un minorenne in Svizzera\n\n\nE. Il 13 agosto 2010 è intervenuto un nuovo diverbio tra moglie e marito, il quale aveva lasciato G__________, che quel giorno era con lui, da sua madre e sua sorella. Costoro rifiutavano di far tornare la bambina dalla madre, avendo saputo che il 30 agosto successivo G__________ avrebbe cominciato a frequentare l'anno scolastico 2010/11 nell'asilo di __________ a__________. Dopo un intervento degli agenti della Questura, alle ore 22.30 il cognato di CO 1 ha riconsegnato la bambina alla madre in __________ a __________. CO 1 è partita senza indugio per __________ con la figlia e il 31 agosto 2010 ha promosso azione di separazione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando l'affidamento di G__________. IS 1 ha sporto denuncia all'autorità penale italiana contro la moglie per sottrazione di minorenne.\nF. IS 1 ha presentato il 5 ottobre 2010 un'istanza al Tribunale d'appello per ottenere il rientro immediato della figlia a __________, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva, in virtù della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02). In via cautelare egli ha chiesto che fosse vietato a CO 1 di lasciare la Svizzera con la figlia, che CO 1 fosse tenuta a consegnare al Tribunale d'appello i documenti d'identità della bambina, che fosse regolato il suo diritto di visita in pendenza di procedura, che fosse ordinata una mediazione tra coniugi e che a G__________ fosse designato un curatore di rappresentanza. Contestualmente egli ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. L'assetto delle relazioni personali tra padre e figlia, come pure il deposito dei documenti d'identità della bambina, sono stati regolati direttamente dal Pretore del Distretto di Lugano, che nell'ambito della causa di separazione ha omologato un accordo provvisionale raggiunto dalle parti a un'udienza dell'8 ottobre 2010.\nG. Il 15 ottobre 2010 è stata disposta dal presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello una mediazione tra coniugi, affidata quello stesso giorno all'avv. __________. Questa ha comunicato il 10 novembre 2010 che, nonostante otto ore di mediazione, IS 1 insisteva per il ritorno della figlia a __________, mentre CO 1 rifiutava ogni prospettiva di rientro. Preso atto di ciò, il presidente della Camera ha designato a G__________ il 12 novembre 2010 un curatore di rappresentanza nella persona dell'avv. PI 1 e ha convocato le parti al contraddittorio del 29 novembre successivo davanti alla Camera. L'udienza è stata rinviata al 20 dicembre 2010 su richiesta dei coniugi, che avevano avviato trattative per comporre la lite nelle vie amichevoli. Su richiesta di IS 1 il Pretore del Distretto di Lugano ha poi disciplinato, con decreto cautelare del 1° dicembre 2010, il diritto di visita alla figlia durante le festività natalizie.\nH. All'udienza del 20 dicembre 2010 dinanzi a questa Camera l'istante ha ribadito la domanda di rientro, che la convenuta ha proposto di respingere, appoggiata in ciò dalla curatrice della figlia. In sede di replica e duplica le posizioni delle parti sono rimaste invariate. Non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti, il presidente della Camera ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni a valere come dibattimento finale. Il 27 dicembre 2010 CO 1 ha comunicato alla Camera di essere venuta a sapere che il proprietario dell'appartamento situato in __________ a __________ aveva promosso nei confronti di IS 1 un procedimento di sfratto per mora nel pagamento della pigione e il 29 dicembre 2010 ha fatto seguire una dichiarazione del proprietario medesimo in tal senso. Questi ultimi atti non hanno formato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e\nl'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche l'Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'Autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”.\n2. Nella fattispecie IS 1 ha adito direttamente il Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LF-RMA), la sua richiesta per via diplomatica essendo giunta all'Autorità centrale della Confederazione solo in seguito (doc. H). Come questa Camera ha avuto modo di appurare, in circostanze del genere l'Ufficio federale di giustizia non intraprende più alcunché. Il presidente della Camera ha ordinato pertanto una mediazione tra coniugi (art. 8 cpv. 2 LF-RMA) e ha lasciato alle parti il tempo di trovare una composizione stragiudiziale della lite, avvertendo l'Autorità centrale con copia delle ordinanze (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Entrambi i tentativi sono risultati infruttuosi, onde la designazione alla figlia di un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). G__________ avendo solo quattro anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4)."}