{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-7_2011-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107444&nX40_KEY=4921822&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdb5f02120b8145c70ff1da7bc0998e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trasferimento illecito di un minorenne in Svizzera"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:13", "Checksum": "d937f92c3b898ccda53f2841ff702132", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2011 10.2010.7\nRegesto:\nTrasferimento illecito di un minorenne in Svizzera\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con istanza del\n5 ottobre 2010 da\n|\n|\nIS 1 (I) (patrocinato dagli PA 1 e PA 3, ) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 (patrocinata dall'. PA 2 ) |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nper ottenere il rientro a __________ della figlia\nG__________ (2006),\n(rappresentata dalla curatrice . PI 1, );\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;\n2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'istanza;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. IS 1 (1968) e CO 1 (1970), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il 24 giugno 2005. Dal matrimonio è nata G__________, il 13 ottobre 2006. I coniugi hanno abitato prima a __________ e poi a __________, in un appartamento proprietà della moglie (via __________). Entrambi architetti di formazione, nel corso del 2007 (ma fors'anche prima) essi hanno maturato la decisione di trasferirsi a __________. Prima sarebbero espatriate moglie e figlia, poi – compatibilmente con gli impegni di lavoro – il marito. Il 30 luglio 2007 i coniugi hanno costituito, insieme con un terzo, la __________ di __________, azienda avente per scopo – tra l'altro – la costruzione e la vendita di case, magazzini e complessi edilizi, l'acquisto e la vendita di fondi e fabbricati, l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile e l'esercizio dell'attività edile in campo nazionale ed estero, tecnicamente organizzata in tutte le sue forme. Nel 2008 la moglie ha venduto l'appartamento coniugale di __________ e il 25 settembre di quell'anno IS 1 ha acquistato in rappresentanza di lei, per fr. 260 000.–, una proprietà per piani in via __________ a __________ (particella n. 3504, pari a 31/1000 del fondo base n. 2107 RFD) a scopo di abitazione, anche se il trapasso di proprietà sarà iscritto nel registro fondiario solo il 17 giugno 2009, allorché CO 1 avrà ottenuto l'autorizzazione in ossequio alle norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.\nB. Il 2 gennaio 2009 i coniugi hanno preso in comodato fino al 31 dicembre successivo, da un conoscente del marito, un appartamento di due vani e due accessori in via __________ a __________. CO 1 si è vista concedere il permesso di dimora in Svizzera, per lei e la figlia, il 1° febbraio 2009. Analogo permesso dev'essere stato rilasciato al marito, ove si consideri che quello stesso 1° febbraio 2009 IS 1, CO 1 e G__________ risultano essere stati registrati dall'Ufficio del controllo abitanti della Città di __________ nel sistema generalizzato\nticinese dei dati anagrafici (MOVPOP) e che in una lettera del\n19 febbraio 2009 i coniugi hanno confermato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ l'impegno di provvedere al mantenimento della figlia. Nell'aprile del 2009 IS 1 ha partecipato poi alla costituzione di un'altra impresa edile, la __________, __________, di cui è il responsabile tecnico. Dopo l'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario (giugno del 2009), l'appartamento di __________ è stato progressivamente arredato da CO 1 (anche con l'aiuto del coniuge) e la figlia è stata iscritta alla scuola dell'infanzia dell'Istituto comunale di __________, zona __________, sede di __________.\nC. In realtà G__________ non ha frequentato l'asilo di __________ durante quell'anno scolastico, né IS 1 consta avere mai occupato con qualche durevolezza l'appartamento di __________. CO 1 si è fatta registrare invece il 18 agosto 2009 dai Servizi demografici del Comune di __________, insieme con la figlia, nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) siccome espatriata alla volta di __________. Dopo di allora essa ha vissuto, fino al marzo del 2010, a cavallo tra __________ e __________ (dove ha verosimilmente trascorso il settembre, la seconda metà di ottobre e la seconda metà di novembre 2009, come pure la seconda metà di gennaio, l'ultima settimana di febbraio e l'ultima settimana di marzo del 2010). In quel periodo essa ha conseguito, il 25 novembre 2009, l'iscrizione nell'albo dell'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino. IS 1 ha continuato ad abitare nell'appartamento di __________ a __________, avendo ottenuto dal comodante una proroga del contratto. G__________ risulta avere frequentato dal 15 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 la scuola privata dell'infanzia __________, in via __________ a __________ e, dal marzo del 2010, l'asilo nido privato “__________” in __________, sempre a __________ (che aveva già frequentato dal settembre 2007 al luglio del 2008 e dal settembre del 2008 al luglio del 2009).\nD. Nell'aprile del 2010 CO 1 è tornata transitoriamente a __________ per rimettere in esercizio un ristorante di sua proprietà (“__________”, in via __________) e riuscire a venderlo. Non consta avere più soggiornato a __________ nei mesi successivi, se non sporadicamente. G__________ ha frequentato l'asilo nido privato “__________” fino al luglio del 2010. Nel frattempo IS 1 ha firmato un contratto per la locazione di un appartamento che intendeva ristrutturare in piazza __________ a __________. In quel periodo tuttavia i rapporti fra coniugi si sono rapidamente deteriorati, al punto che tra maggio e giugno del 2010 (ma forse già nel mese di aprile) i due si sono separati. IS 1 è tornato a vivere con la madre, in __________. Moglie e figlia sono rimaste in un primo momento nell'appartamento di __________, per poi trasferirsi in un appartamento di tre vani più accessori locato da CO 1 in __________."}