Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la sentenza emanata il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente al dispositivo n. 1, così formulato: Dichiara la separazione personale tra IS 1 e CO 1, con addebito della separazione a CO 1. Per il resto l'istanza di delibazione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 300.– b) spese ridotte fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: