Non bisogna trascurare tuttavia che CO 1 ha evitato di pronunciarsi sul riconoscimento della separazione giudiziale, avversando unicamente all'udienza del 23 novembre 2010 davanti a questa Camera – per quel che era dato di capire – la disciplina sulle relazioni tra genitori e figli. Non è il caso dunque di addebitarle costi (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), mentre si riscuotono oneri processuali ridotti a carico dell'istante nella misura in cui l'istanza si rivela irricevibile o infondata. Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, il cui legale non ha svolto atti di patrocinio forense ai fini del giudizio. 9.