Al riguardo l'istanza di delibazione non manca di leggerezza. 8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). IS 1 vede delibare il pronunciato di separazione giudiziale, ma non gli effetti accessori riguardanti i figli né, tanto meno, i contributi alimentari per i medesimi. La tassa di giustizia e le spese andrebbero perciò suddivise tra le parti. Non bisogna trascurare tuttavia che CO 1 ha evitato di pronunciarsi sul riconoscimento della separazione giudiziale, avversando unicamente all'udienza del 23 novembre 2010 davanti a questa Camera – per quel che era dato di capire – la disciplina sulle relazioni tra genitori e figli.