Su tal punto l'istanza di delibazione è finanche irricevibile. A prescindere dal fatto che mal si comprende quale senso abbia la delibazione chiesta da IS 1, debitore delle prestazioni essendo lui medesimo, il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, come che sia, esclusa. Al riguardo l'istanza di delibazione non manca di leggerezza.