5. Per quanto riguarda invece i provvedimenti o le condanne accessorie pronunciate nella decisione di divorzio o di separazione, “segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli”, il loro riconoscimento e la loro esecutività non sono disciplinati dalla predetta Convenzione dell'Aia (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa).