In quanto esula poi dal campo d'applicazione della citata Convenzione dell'Aia, la separazione pronunciata dal Tribunale civile di Bologna può essere delibata giusta l'art. 65 cpv. 1 LDIP, secondo cui le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). La riserva dell'art. 65 cpv. 2 LDIP non ha pertinenza, entrambi i coniugi avendo in concreto la cittadinanza italiana (sentenza del Tribunale civile di Bologna, pag. 11), oltre – per quanto riguarda CO 1 – a quella svizzera.