L'art. 151 comma 2 del Codice civile italiano stabilisce invero che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Ciò dispiega effetti – nel caso in cui si applichi il diritto italiano – sul diritto al mantenimento (art. 156 comma 1 del Codice civile), anche in ambito ereditario (art. 548 e 585 del Codice medesimo).