È vero che l'addebito della separazione a CO 1 configura una “disposizione relativa alla colpa” cui la Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni non si applica (art. 1 cpv. 2). L'art. 151 comma 2 del Codice civile italiano stabilisce invero che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.