Né pendeva, al momento in cui è stato adito il tribunale italiano (il 21 maggio 2002), una causa di separazione in Svizzera, che è stata sì promossa da CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, ma solo il 9 settembre 2002. Che una sentenza di separazione sia stata pronunciata nel frattempo in quella causa (art. 9) la convenuta non pretende (l'assenza di regiudicata va eccepita, come prevede l'art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP: Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 29 e 122 ad art. 27). Neppure si scorgono altri motivi di ordine pubblico che potrebbero in qualche modo ostare alla delibazione (art. 10).