La sentenza del 14 settembre 2007 rappresenta pacificamente una decisione giudiziale (art. 1 cpv. 1) emanata dalle autorità dello Stato di cui l'attore è cittadino e nel quale egli aveva la dimora abituale al momento della domanda (art. 2 n. 4 lett. a). Nel procedimento la convenuta si è regolarmente costituita in giudizio mediante il patrocinio di un proprio avvocato (art. 8). Né pendeva, al momento in cui è stato adito il tribunale italiano (il 21 maggio 2002), una causa di separazione in Svizzera, che è stata sì promossa da CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, ma solo il 9 settembre 2002.