1 della citata Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13). 4. Che la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale civile di Bologna possa essere delibata in virtù della citata Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni è indubbio. La sentenza del 14 settembre 2007 rappresenta pacificamente una decisione giudiziale (art. 1 cpv.