La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 a metà). Sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP). Non è più applicabile alla delibazione di separazioni giudiziali o consensuali italiane, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv.