Revue fribourgeoise de jurisprudence 2/1993 pag. 230). Compete invece all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile autorizzare l'iscrizione di decisioni o documenti stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP; DTF 99 Ib 241 consid. 2). 2. La sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna riguarda bensì una cittadina svizzera (onde l'esistenza di registri dello stato civile in Svizzera), ma non può considerarsi una decisione di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 317 n. 812a).