Con sentenza del 14 settembre 2007 quel tribunale ha dichiarato la separazione personale “con addebito della separazione a CO 1”, ha affidato i figli al Servizio sociale di __________, ha collocato questi ultimi presso la madre, cui ha attribuito la potestà ordinaria su di loro, ha incaricato lo stesso Servizio sociale di regolare il diritto di visita paterno (“coordinandosi con i Servizi sociali elvetici”) e ha condannato IS 1 a versare un contributo alimentare di € 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva delle spese straordinarie”. Gli oneri processuali sono stati compensati fra le parti.