{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-6_2010-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106906&nX40_KEY=4921826&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f291649de2979ba906b5320524e4af1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:23", "Checksum": "95315aa3b6955646343f0b0939a8442c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6\nRegesto:\nDelibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale\n\n\n5 ottobre 1961 testé menzionata (DTF 126 III 301 consid. a/aa), cui si richiama del resto l'art. 85 cpv. 1 LDIP per il rinvio contenuto all'art. 63 cpv. 2 LDIP. Anche la disciplina delle relazioni personali con un genitore non affidatario rientra, in effetti, fra le “misure di protezione” previste da quella Convenzione (DTF 132 III 590 consid. 2.2.1).\n6. Nei rapporti fra due Stati che hanno ratificato la citata Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, come la Svizzera e l'Italia, competenti a prendere misure di protezione sono solo – per principio – le autorità dello Stato in cui si trova la dimora abituale del minorenne (art. 1). Tale principio vale anche qualora il figlio cambi la residenza abituale pendente causa. In simili eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua competenza mutano in seguito, non si applica (DTF 132 III 591 consid. 2.2.4). Tant'è che le misure di protezione di un minorenne prese da un tribunale estero al momento in cui il minorenne ha già trasferito la sua dimora abituale in Svizzera – o in un altro Stato contraente – non possono essere riconosciute in Svizzera (DTF 132 III 590 consid. 2.2). Viceversa, nel caso di Stati che non abbiano ratificato la predetta Convenzione dell'Aia, il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua competenza mutino in seguito (perpetuatio fori: SJ 132/2010 I 171 consid. 4.2.2).\nQuesta Camera ha già avuto modo di riconoscere e dichiarare esecutive – in linea con quanto precede – “misure di protezione” dei figli (affidamento e diritto di visita del genitore non affidatario) omologate dal Tribunale civile di Bologna in un verbale di separazione consensuale dei genitori (sentenza inc. 10.2009.13 del 28 settembre 2009). In quel caso i figli risiedevano nella Provincia di Bologna. Il fatto che in seguito i minorenni avessero raggiunto i genitori in Svizzera non ostava dunque alla delibazione del decreto italiano. La fattispecie odierna è l'esatto contrario. Quando il Tribunale civile di Bologna è stato adito da IS 1, il 21 maggio 2002, i figli erano già in Svizzera da quasi un mese. Per di più, il tribunale ne era consapevole, avendo accertato esso medesimo che i minorenni si trovavano nel Cantone Ticino sin dal 28 aprile 2002 (sentenza, pag. 5 in basso e 21 in fondo). Per quel che è dell'affidamento dei figli al Servizio sociale di __________, del collocamento presso la madre, della potestà ordinaria su di loro e del diritto di visita paterno la sentenza italiana non può quindi essere riconosciuta. Solo il giudice svizzero, luogo di dimora dei figli, era competente a prendere “misure di protezione” in virtù della nota Convenzione (art. 1). Al proposito\nl'istanza di delibazione va respinta.\n7. Rimane da vagliare il riconoscimento e l'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza in cui il Tribunale civile di Bologna ha stabilito il contributo alimentare per i figli (€ 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva delle spese straordinarie”). Su tal punto l'istanza di delibazione è finanche irricevibile. A prescindere dal fatto che mal si comprende quale senso abbia la delibazione chiesta da IS 1, debitore delle prestazioni essendo lui medesimo, il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, come che sia, esclusa. Al riguardo l'istanza di delibazione non manca di leggerezza.\n8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). IS 1 vede delibare il pronunciato di separazione giudiziale, ma non gli effetti accessori riguardanti i figli né, tanto meno, i contributi alimentari per i medesimi. La tassa di giustizia e le spese andrebbero perciò suddivise tra le parti. Non bisogna trascurare tuttavia che CO 1 ha evitato di pronunciarsi sul riconoscimento della separazione giudiziale, avversando unicamente all'udienza del 23 novembre 2010 davanti a questa Camera – per quel che era dato di capire – la disciplina sulle relazioni tra genitori e figli. Non è il caso dunque di addebitarle costi (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), mentre si riscuotono oneri processuali ridotti a carico dell'istante nella misura in cui l'istanza si rivela irricevibile o infondata. Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, il cui legale non ha svolto atti di patrocinio forense ai fini del giudizio.\n9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, tranne ove sia contestato unicamente il rigetto della delibazione inerente al dispositivo sui contributi alimentari per i figli.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la sentenza emanata il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente al dispositivo n. 1, così formulato:\nDichiara la separazione personale tra IS 1 e CO 1, con addebito della separazione a CO 1.\nPer il resto l'istanza di delibazione è respinta."}