{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2010-6_2010-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106906&nX40_KEY=4921826&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f291649de2979ba906b5320524e4af1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:23", "Checksum": "95315aa3b6955646343f0b0939a8442c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6\nRegesto:\nDelibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale\n\n\n4. Che la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale civile di Bologna possa essere delibata in virtù della citata Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni è indubbio. La sentenza del 14 settembre 2007 rappresenta pacificamente una decisione giudiziale (art. 1 cpv. 1) emanata dalle autorità dello Stato di cui l'attore è cittadino e nel quale egli aveva la dimora abituale al momento della domanda (art. 2 n. 4 lett. a). Nel procedimento la convenuta si è regolarmente costituita in giudizio mediante il patrocinio di un proprio avvocato (art. 8). Né pendeva, al momento in cui è stato adito il tribunale italiano (il 21 maggio 2002), una causa di separazione in Svizzera, che è stata sì promossa da CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, ma solo il 9 settembre 2002. Che una sentenza di separazione sia stata pronunciata nel frattempo in quella causa (art. 9) la convenuta non pretende (l'assenza di regiudicata va eccepita, come prevede l'art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP: Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 29 e 122 ad art. 27). Neppure si scorgono altri motivi di ordine pubblico che potrebbero in qualche modo ostare alla delibazione (art. 10). Infine la sentenza italiana è definitiva, come risulta da un'attestazione rilasciata il 17 luglio 2009 dal cancelliere della Corte di appello di Bologna (agli atti).\nÈ vero che l'addebito della separazione a CO 1 configura una “disposizione relativa alla colpa” cui la Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni non si applica (art. 1 cpv. 2). L'art. 151 comma 2 del Codice civile italiano stabilisce invero che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Ciò dispiega effetti – nel caso in cui si applichi il diritto italiano – sul diritto al mantenimento (art. 156 comma 1 del Codice civile), anche in ambito ereditario (art. 548 e 585 del Codice medesimo). Nella fattispecie la Corte di appello di Bologna ha reputato che l'inopinata partenza di CO 1 da __________ insieme con i figli, senza giusta causa e senza più dare notizie di sé “per un consistente lasso temporale”, costituisse “una palese violazione dell'obbligo di\ncoabitazione e del dovere di assistenza morale e materiale” derivante dal matrimonio (sentenza del 9 maggio 2008, pag. 10). Onde la conferma dell'addebito che il tribunale di primo grado aveva enunciato nel dispositivo.\nOra, che il diritto svizzero più non preveda – se non nell'ipotesi dell'art. 115 CC (cui rinvia l'art. 117 cpv. 1 CC) – alcuna indagine di responsabilità nella separazione dei coniugi ancora non significa che una legge estera non possa fare altrimenti. In quanto esula poi dal campo d'applicazione della citata Convenzione dell'Aia, la separazione pronunciata dal Tribunale civile di Bologna può essere delibata giusta l'art. 65 cpv. 1 LDIP, secondo cui le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). La riserva dell'art. 65 cpv. 2 LDIP non ha pertinenza, entrambi i coniugi avendo in concreto la cittadinanza italiana (sentenza del Tribunale civile di Bologna, pag. 11), oltre – per quanto riguarda CO 1 – a quella svizzera. Nella misura in cui si tratta di riconoscere e dichiarare esecutiva la separazione personale delle parti con addebito della separazione alla moglie (dispositivo n. 1 della sentenza emanata dal Tribunale civile di Bologna), in ultima analisi, l'istanza di delibazione merita accoglimento.\n5. Per quanto riguarda invece i provvedimenti o le condanne accessorie pronunciate nella decisione di divorzio o di separazione, “segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli”, il loro riconoscimento e la loro esecutività non sono disciplinati dalla predetta Convenzione dell'Aia (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa). La delibazione di dispositivi che attengono a rapporti tra genitori e figli, seppure contenuti in una sentenza di divorzio o di separazione, è governata infatti dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4). Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la successiva Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index_fr.php?act=conventions.status&cid=70). Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, essa non deroga – come detto (consid. 3) – “alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e\nl'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).\nCiò premesso, il riconoscimento e l'esecuzione del dispositivo n. 2 della sentenza con cui il Tribunale civile di Bologna ha affidato i figli delle parti al Servizio sociale di __________, ha collocato questi ultimi presso la madre, cui ha attribuito la potestà ordinaria su di loro, e ha incaricato lo stesso Servizio sociale di regolare il diritto di visita paterno (“coordinandosi con i Servizi sociali elvetici”) va esaminata alla luce della Convenzione dell'Aia del"}